Ordinanza n. 49 del 2023

ORDINANZA N. 49

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021, depositato in cancelleria il 30 settembre 2021, iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023.


Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021 e depositato il 30 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

che la disposizione impugnata, nella sua originaria formulazione, aggiungeva all’art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 ottobre 2020, n. 24 (Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo) il comma 9-bis, il quale prevedeva che «[a]i fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto»;

che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la citata disposizione avrebbe introdotto l’istituto del «subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza», non previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e che, ponendosi in contrasto con le previsioni degli artt. 8, 86 e 88 TULPS, avrebbe quindi invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza»;

che la medesima disposizione avrebbe, inoltre, ecceduto dall’ambito delle competenze legislative regionali previste dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, fra le quali, in particolare, la competenza primaria in materia di industria e commercio (salva la disciplina dei rapporti privati) e quella urbanistica, nonché alcune delle competenze legislative concorrenti, come quella relativa all’organizzazione di servizi in materia di igiene pubblica e di assistenza sanitaria;

che, con atto depositato il 5 novembre 2021, si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile o, comunque sia, non fondata, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in data 19 aprile 2022, la difesa dello Stato ha depositato memoria, con la quale ha risposto alle deduzioni della resistente, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

che, in data 5 maggio 2022, la Regione Siciliana ha presentato istanza di rinvio dell’udienza pubblica, prendendo atto dell’emendamento A.133 al disegno di legge n. 1234 della legge di stabilità regionale 2022/2024, presentato il 2 maggio del 2022 all’Assemblea regionale Siciliana al fine di determinare la cessazione della materia del contendere;

che, nel corso dell’udienza pubblica del 10 maggio 2022, il Presidente di questa Corte, dato atto dell’istanza di rinvio depositata dalla Regione Siciliana e dell’adesione dell’Avvocatura dello Stato, ha rinviato la causa a nuovo ruolo;

che, in seguito, la Regione Siciliana ha modificato il testo della disposizione impugnata;

che, inizialmente, la modifica è intervenuta con l’art. 14, comma 1, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), a decorrere dal 1° gennaio 2022;

che, successivamente, un’ulteriore modifica di quest’ultima disposizione è stata operata dall’art. 20, comma 1, lettera p), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), a decorrere dal 13 agosto 2022;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023, l’Avvocatura dello Stato, in data 27 gennaio 2023, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo le modifiche apportate alla disposizione impugnata conformi alle indicazioni governative e tali da far ritenere superati gli originali rilievi sollevati con l’impugnativa;

che, in data 3 febbraio 2023, la Regione Siciliana ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 18 del 2021, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Siciliana;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023.